Art. 3

In vigore dal 27 lug 2009
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 2 110 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca la visibilità del contributo dell'UE corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile a seguito l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, l'avviso della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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