Art. 1
Contributo finanziario della Comunità all’Italia
In vigore dal 22 lug 2009
Contributo finanziario della Comunità all’Italia
Un contributo finanziario della Comunità può essere concesso all’Italia a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure destinate a combattere la malattia vescicolare dei suini, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
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