Art. 1

In vigore dal 22 lug 2009
1.   L’aiuto di Stato al quale la Polonia ha dato parziale esecuzione e che intende concedere a favore di Stocznia Gdańsk per l’attuazione del suo piano di ristrutturazione del maggio 2009, descritto ai considerando 105-170 e nella tabella 4 della presente decisione, per un importo di 555 030 629,80 PLN, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 2.   Inoltre, l’aiuto di Stato sotto forma di garanzie dell’agenzia per l’assicurazione dei crediti all’esportazione al quale è stata data parziale esecuzione (valore nominale di 346 milioni di PLN) e che si intende concedere a favore di Stocznia Gdańsk per l’attuazione del suo piano di ristrutturazione del 2009 (valore nominale di 180 milioni di PLN come massima esposizione annua dell’agenzia per l’assicurazione dei crediti all’esportazione) è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 3.   L’esecuzione dell’aiuto di Stato di cui all’, paragrafi 1 e 2, è pertanto autorizzata a condizione che siano debitamente attuati il piano di ristrutturazione del 2009 e le previste misure compensative e che sia rispettato il previsto rapporto tra contributo proprio esente da aiuti di Stato e i costi di ristrutturazione. La Polonia presenta alla Commissione relazioni periodiche e dettagliate che le consentano di seguire l’attuazione del piano di ristrutturazione e i relativi finanziamenti, nonché di verificare la conformità con le disposizioni per la riduzione di capacità e le restrizioni alla produzione di cui ai considerando 284 e 291 della presente decisione. Le relazioni dovranno contenere tutte le informazioni descritte al considerando 294 della presente decisione ed essere presentate conformemente al calendario ivi indicato.
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