Art. 2
In vigore dal 13 lug 2009
1. L'Italia è tenuta a recuperare presso beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di cui all'.
2. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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