Art. 1
In vigore dal 13 lug 2009
La decisione 2009/290/CE è così modificata:
1)
all’, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’attuazione di un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato secondo una tempistica ed un percorso di risanamento coerenti con le raccomandazioni del Consiglio alla Lettonia adottate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi;»;
2)
all’, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’esecuzione del bilancio per il 2009 e l’adozione del bilancio per il 2010 con misure sostenibili compatibili con il percorso di risanamento;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:592:oj#art-1