Art. 1
In vigore dal 10 lug 2009
La decisione 2000/57/CE è modificata come segue:
1)
nell’, paragrafo 2, la dicitura «informazioni necessarie relative ai casi» è sostituita da «informazioni necessarie relative ai casi e alle misure progettate o adottate in risposta a tali casi o alle indicazioni di tali casi»;
2)
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
1. Il presente articolo si applica alle misure attuate allo scopo di rintracciare persone che sono state esposte ad una fonte di agenti infettivi e che corrono potenzialmente il rischio di sviluppare, o che hanno sviluppato, una malattia trasmissibile di rilevanza comunitaria secondo i criteri definiti nell’allegato I (di seguito “ricerca di contatti”).
2. Nel comunicare dati personali pertinenti ai fini della ricerca di contatti attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione, purché tali dati siano necessari e disponibili, le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro devono utilizzare la funzione di messaggistica selettiva che assicura garanzie adeguate per la protezione dei dati. Questo canale di comunicazione è circoscritto agli Stati membri coinvolti nella ricerca di contatti.
3. Nel far circolare tali informazioni tramite la funzione di messaggistica selettiva le autorità sanitarie pubbliche competenti dello Stato membro in questione fanno riferimento al caso o alle misure precedentemente comunicati alla rete comunitaria.
4. Per le finalità del paragrafo 2 viene fornito nell’allegato III un elenco indicativo dei dati personali.
5. Nel comunicare e far circolare dati personali tramite la funzione di messaggistica selettiva le autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri e la Commissione si attengono alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
(*1)
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31."
(*2)
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;"
3)
nell’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni anno, entro il 31 marzo, le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto analitico sui casi intervenuti, sulle misure progettate o adottate in relazione a tali casi e sulle procedure applicate nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione. Inoltre le autorità competenti degli Stati membri possono presentare rapporti specifici sui casi di particolare rilevanza.»;
4)
il testo dell’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:547:oj#art-1