Art. 1
In vigore dal 9 lug 2009
1. Il gruppo di prodotti «materassi da letto» comprende:
a)
i materassi da letto, definiti come i prodotti che offrono una superficie per coricarsi o riposarsi e destinati ad uso interno. Tali prodotti sono costituiti da un involucro di tessuto imbottito di materiali e possono essere posti su una struttura letto esistente che fa da supporto;
b)
le imbottiture dei materassi da letto, che possono comprendere: la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano e le molle;
c)
le basi letto in legno che supportano i materassi da letto.
2. Il gruppo di prodotti comprende i materassi a molle, da intendersi come basi letto rivestite di tessuto, costituite da molle, coperte da strati di imbottitura e materassi dotati di rivestimenti amovibili e/o lavabili.
3. Dal gruppo di prodotti sono esclusi i materassi ad aria e i materassi ad acqua nonché i materassi di cui alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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