Art. 1

In vigore dal 9 lug 2009
1.   Il gruppo di prodotti «materassi da letto» comprende: a) i materassi da letto, definiti come i prodotti che offrono una superficie per coricarsi o riposarsi e destinati ad uso interno. Tali prodotti sono costituiti da un involucro di tessuto imbottito di materiali e possono essere posti su una struttura letto esistente che fa da supporto; b) le imbottiture dei materassi da letto, che possono comprendere: la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano e le molle; c) le basi letto in legno che supportano i materassi da letto. 2.   Il gruppo di prodotti comprende i materassi a molle, da intendersi come basi letto rivestite di tessuto, costituite da molle, coperte da strati di imbottitura e materassi dotati di rivestimenti amovibili e/o lavabili. 3.   Dal gruppo di prodotti sono esclusi i materassi ad aria e i materassi ad acqua nonché i materassi di cui alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:598:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2009/598 — Testo vigente | Portale Normativo