Art. 1

In vigore dal 9 lug 2009
La decisione 2008/457/CE della Commissione (2) è così modificata: 1) nell’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini della revisione del programma annuale approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, dell’atto di base, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione il progetto riveduto di programma annuale almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di ammissibilità. La Commissione esamina e approva nei tempi più brevi il programma riveduto, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 4, dell’atto di base.»; 2) nell’allegato V, parte A, punto 4.1, la frase «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere al 30 giugno dell’anno N + 2 (N = anno del programma annuale in oggetto)» è sostituita dalla seguente: «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere sei mesi dopo il termine di ammissibilità delle spese»; 3) nell’allegato XI, il punto I.4.1 è sostituito dal seguente: «1) I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti ed i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell’anno N (*1) + 2, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data. (*1)  Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.»;" 4) nell’allegato XI, il punto V.3 è sostituito dal seguente: «3) Le attività correlate all’assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura almeno fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.»
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