Art. 1

In vigore dal 8 lug 2009
La decisione 2008/820/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « La deroga di cui all’ riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dallo Swaziland e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»; 2) all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con lo Swaziland, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»; 3) l’allegato è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente decisione.
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