Art. 14

Accesso del pubblico ai documenti

In vigore dal 26 giu 2009
Accesso del pubblico ai documenti 1.   Il direttore dell’Ufficio prende le decisioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4). In caso di rifiuto, le decisioni riguardanti le domande di conferma sono prese dal segretariato generale della Commissione. 2.   L’Ufficio istituisce un registro dei documenti conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001.
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