Art. 3
Requisiti
In vigore dal 23 giu 2009
Requisiti
1. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE, il requisito di sicurezza per i lettori di musica personali è il seguente:
i lettori di musica personali sono concepiti e fabbricati in modo tale da garantire che, in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, essi siano intrinsecamente sicuri e non causino danni all’udito.
2. Il requisito di cui al paragrafo 1 implica in particolare quanto segue:
1)
l’esposizione al suono è di durata limitata per evitare danni all’udito. Per un livello sonoro di 80 dB (A), la durata dell’esposizione è limitata a quaranta ore alla settimana e per un livello sonoro di 89 dB (A) a cinque ore alla settimana. Gli altri livelli d’esposizione sono determinati per interpolazione ed estrapolazione lineari. Si tiene conto della gamma dinamica del suono e dell’uso ragionevolmente prevedibile dei prodotti;
2)
i lettori di musica personali sono accompagnati da avvertenze appropriate sui rischi che il loro uso comporta e sul modo di prevenirli e da informazioni agli utilizzatori nei casi in cui l’esposizione presenta un rischio di danni all’udito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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