Art. 3

In vigore dal 15 giu 2009
La decisione 2008/751/CE è così modificata: 1) L’ è sostituito dal seguente: « La deroga di cui all’ riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»; 2) all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con il Madagascar, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»; 3) l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2009/471 — Testo vigente | Portale Normativo