Art. 1
In vigore dal 15 giu 2009
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri al fine di ottenere l’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I di detta direttiva, soddisfa in linea di massima le prescrizioni di cui all’allegato II di tale direttiva circa i dati e le informazioni da trasmettere.
Il fascicolo soddisfa anche le prescrizioni di cui all’allegato III della direttiva circa i dati e le informazioni da trasmettere riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli usi proposti.
Storico versioni
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