Art. 1
In vigore dal 8 giu 2009
La decisione 2007/268/CE è modificata come segue:
1)
L’allegato I è così modificato:
a)
Nella parte A, sezione A.2 il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4.
L’autorità competente garantisce che tutti i risultati positivi e negativi degli studi sierologichi e virologici di laboratorio ottenuti durante i controlli vengano riportati alla Commissione servendosi dell’apposito sistema on line Tali risultati vanno comunicati con cadenza trimestrale e inseriti nel sistema on line entro quattro settimane dalla scadenza di ogni periodo di tre mesi.»;
b)
nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il LCR fornisce protocolli specifici per accompagnare l’invio di campioni e materiale diagnostico al LCR. Occorre garantire uno scambio regolare di informazioni tra il LCR e i LN. Il laboratorio comunitario di riferimento deve fornire assistenza tecnica e disporre di una maggiore scorta di reagenti diagnostici.»;
c)
nella parte D, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai LN tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal LCR:
a)
per il sottotipo
H5
:
i)
prova iniziale con alzavola/England/7894/06 (H5N3);
ii)
sottoporre alla prova con pollo/Scotland/59 (H5N1) tutti i sieropositivi per eliminare gli anticorpi cross-reattivi N3;
b)
per il sottotipo
H7
:
i)
test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);
ii)
sottoporre alla prova con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo cross-reattivo N7.»;
2)
nell’allegato II, parte A, sezione A2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3)
L’autorità competente garantisce che tutti i risultati positivi e negativi degli studi sierologichi e virologici di laboratorio ottenuti durante i controlli vengano riportate alla Commissione attraverso il suo sistema on line. Tali risultati vanno comunicati con cadenza trimestrale e inseriti nel sistema on line entro quattro settimane dalla scadenza di ogni periodo di tre mesi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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