Art. 1
In vigore dal 4 giu 2009
La decisione 2002/956/GAI è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ai fini della presente decisione per “personalità” si intende la persona che, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali, conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un’organizzazione o un’istituzione internazionale o sovranazionale, abbia diritto a un servizio di protezione.»;
2)
all’articolo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«f)
promuovere i contatti in merito all’applicazione di misure di protezione nei casi in cui la protezione delle personalità debba essere garantita in due o più Stati membri tra le pertinenti autorità responsabili, all’interno di ciascuno Stato membro, di fornire servizi di protezione tra i punti di contatto o direttamente tra i servizi competenti, in base alle informazioni fornite dai punti di contatto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:796:oj#art-1