Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 3 giu 2009
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo consta di tredici membri. 2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti competenti nei settori di cui all’ e all’, paragrafo 1, che hanno risposto all’invito a presentare candidature. La Commissione può inoltre redigere un elenco di riserva di candidati che non hanno potuto essere nominati membri permanenti benché nell’ambito della procedura di selezione fossero stati considerati idonei a svolgere una funzione nell’ambito del gruppo. 3.   Questo elenco di riserva può essere utilizzato per nominare sostituti di membri del gruppo o per nominare membri dei sottogruppi. 4.   I membri del gruppo e dei sottogruppi sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno. 5.   I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste al paragrafo 6 oppure fino alla scadenza del mandato. 6.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del mandato. 7.   I membri nominati a titolo personale firmano ogni anno un documento con il quale si impegnano ad agire nell’interesse pubblico, nonché una dichiarazione che attesta la mancanza, o l’esistenza, di qualunque interesse suscettibile di compromettere la loro obiettività. Essi dichiarano inoltre, nell’ambito di ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che potrebbe compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno. 8.   I nominativi dei membri del gruppo e dei sottogruppi nominati a titolo personale e quelli inclusi nell’elenco di riserva sono pubblicati sul sito internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e nel registro del gruppo di esperti. I suddetti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
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