Art. 1
Il «gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica»
In vigore dal 3 giu 2009
Il «gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica»
È istituito il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica, di seguito denominato «il gruppo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:427:oj#art-1