Art. 5
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti
In vigore dal 29 mag 2009
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.
2. L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo.
3. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 1o marzo.
Il piano di fertilizzazione deve contenere i seguenti dati:
a)
numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;
b)
calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;
c)
rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti;
d)
fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;
e)
quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
f)
risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;
g)
applicazione di azoto e fosforo da effluente su ogni appezzamento;
h)
applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani stessi e le pratiche agricole effettivamente adottate.
4. Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo. Tale registro deve essere presentato alle autorità competenti per ogni anno civile.
5. L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga accetta che la domanda di cui all’, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.
6. Un’analisi dei risultati relativi alla presenza di azoto e fosforo nel suolo è messa a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare di una deroga. Per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale, almeno una volta ogni quattro anni occorre effettuare analisi e campionamenti. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
7. È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
Storico versioni
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