Art. 10

Trasmissione di relazioni

In vigore dal 29 mag 2009
Trasmissione di relazioni 1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’adempimento alle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco. Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2010. 2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.
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