Art. 2

In vigore dal 28 mag 2009
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo le modalità seguenti: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna 15 unità Francia 11 unità Italia 2 unità b) pescherecci con lenze a canna: Spagna 8 unità Francia 4 unità 2.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri.
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Art. 2 Decisione (UE) 2009/473 — Testo vigente | Portale Normativo