Art. 1
In vigore dal 26 mag 2009
Secondo le raccomandazioni emesse dal comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate, a nome della Comunità, le modifiche dell’allegato V del suddetto accordo.
Il testo dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada, che contiene le modifiche dell’allegato V dell’accordo, è allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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