Art. 3
In vigore dal 25 mag 2009
1. La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.
2. Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca è tenuto informato sull’attuazione del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:410:oj#art-3