Art. 1

Presidenza

In vigore dal 18 mag 2009
Presidenza La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica di Albania. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2009.
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