Art. 1

In vigore dal 13 mag 2009
L’aiuto concesso dalla Spagna con la misura 2, che prevede un annullamento dei debiti contratti nei confronti della Tesoreria della previdenza sociale tramite una convenzione individuale diversa dall’accordo per la cancellazione dei debiti, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché rispetta il principio di un creditore operante in un’economia di mercato. L’aiuto concesso dalla Spagna con le misure 3, 4, 5 e 6, riguardante sovvenzioni e prestiti partecipativi concessi dalla Junta de Andalucía nell’ambito di un piano di ristrutturazione presentato unicamente a livello nazionale, si qualifica come aiuto di Stato illegale che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, è compatibile con il mercato comune. L’aiuto concesso dalla Spagna con la misura 7, consistente in una garanzia del valore di 1,3 milioni di EUR concessa dalla Junta de Andalucía su un prestito di 1,6 milioni di EUR, costituisce un aiuto de minimis, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
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Art. 1 Decisione (UE) 2009/849 — Testo vigente | Portale Normativo