Art. 1

In vigore dal 11 mag 2009
Gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (6), dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 3, e degli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), sono fissati nell’allegato della presente decisione.
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