Art. 1
In vigore dal 8 mag 2009
È adottato il programma di lavoro che figura in allegato relativo al finanziamento nel 2009 di azioni riguardanti strumenti di formazione nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della fitosanità.
Il direttore generale della direzione generale Salute e consumatori è responsabile della sua pubblicazione e della sua attuazione.
Nei limiti del bilancio indicativo massimo di ciascuna azione specifica, non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 %, a condizione che non incidano in misura significativa sulla natura e sugli obiettivi del piano di lavoro. L’ordinatore di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario può adottare dette modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:375:oj#art-1