Art. 1

In vigore dal 29 apr 2009
Fatto salvo l’, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate nel settore dello sviluppo rurale dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2008. Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell’ambito delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono indicati nell’allegato I e nell’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:366:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo