Art. 1
In vigore dal 23 apr 2009
Il licopene sintetico (qui di seguito «il prodotto») quale specificato nell’allegato I può essere commercializzato nella Comunità come nuovo ingrediente alimentare destinato a essere utilizzato nei prodotti alimentari elencati nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:348:oj#art-1