Art. 5
Funzionamento
In vigore dal 20 apr 2009
Funzionamento
1. Il consiglio per la sicurezza è presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Di concerto con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato definito dal consiglio per la sicurezza; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.
3. Il consiglio per la sicurezza e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma in uno dei luoghi in cui hanno sede la Commissione e i suoi servizi, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. I luoghi delle riunioni sono sottoposti alle opportune misure di sicurezza in relazione alla natura dei lavori. I servizi della Commissione provvedono al segretariato. A queste riunioni possono partecipare altri funzionari interessati della Commissione.
4. Il consiglio per la sicurezza adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (3). Il regolamento interno precisa in particolare che il consiglio per la sicurezza adotta i suoi pareri o rapporti in via consensuale nella misura del possibile e che ciascun membro del consiglio per la sicurezza può sollevare qualsiasi questione pertinente connessa alla sicurezza dei sistemi GNSS europei.
5. I partecipanti alle riunioni del consiglio per la sicurezza e alle riunioni dei suoi sottogruppi sono tenuti alla stretta osservanza delle regole di sicurezza e protezione della Commissione, in particolare per quanto concerne i documenti classificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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