Art. 2

In vigore dal 6 apr 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo addizionale, al fine di impegnare la Comunità e i suoi Stati membri.
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Art. 2 Decisione (UE) 2009/484 — Testo vigente | Portale Normativo