Art. 54

Responsabilità per la partecipazione di Europol a squadre investigative comuni

In vigore dal 6 apr 2009
Responsabilità per la partecipazione di Europol a squadre investigative comuni 1.   Lo Stato membro sul cui territorio il personale Europol abbia causato danni assistendo a misure operative a norma dell’ provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. 2.   Salvo se diversamente convenuto dallo Stato membro interessato, Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi controversia tra lo Stato membro e Europol sul principio o sull’importo di detto rimborso è sottoposta al consiglio d’amministrazione che provvede a risolverla.
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Responsabilità per la partecipazione di Europol a squadre investigative comuni (Art. 54 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo