Art. 52
Responsabilità per il trattamento illecito o non corretto dei dati
In vigore dal 6 apr 2009
Responsabilità per il trattamento illecito o non corretto dei dati
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona da dati contenenti errori di diritto o di fatto conservati o trattati presso Europol. Il soggetto danneggiato può promuovere un’azione di risarcimento soltanto contro lo Stato membro in cui si è verificato l’evento generatore del danno, dinanzi all’autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione nazionale di quello Stato membro. Uno Stato membro non può invocare il fatto che un altro Stato membro o Europol abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti del soggetto danneggiato ai sensi della legislazione nazionale.
2. Se gli errori di diritto o di fatto di cui al paragrafo 1 risultano dalla comunicazione errata di dati o dall’inosservanza degli obblighi previsti dalla presente decisione da parte di uno o più Stati membri, ovvero dalla conservazione o dal trattamento illeciti o non corretti da parte di Europol, quest’ultimo o lo Stato membro o gli Stati membri in questione sono tenuti, su richiesta, a rimborsare le somme versate a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro nel cui territorio è stato causato il danno abbia usato i dati in violazione della presente decisione.
3. Qualsiasi controversia tra lo Stato membro che ha corrisposto il risarcimento a norma del paragrafo 1 e Europol o un altro Stato membro sul principio o sull’importo di detto rimborso è sottoposta al consiglio d’amministrazione che provvede a risolverla con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Storico versioni
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