Art. 49

Lotta antifrode

In vigore dal 6 apr 2009
Lotta antifrode A Europol si applicano le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (21). Sulla base della proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione, le necessarie misure di attuazione che possono escludere i dati operativi dalla sfera investigativa dell’OLAF.
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Lotta antifrode (Art. 49 Decisione (UE) 2009/371) — Testo vigente | Portale Normativo