Art. 1
In vigore dal 6 apr 2009
1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, la convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione di Città del Capo») e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito «il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.
I testi della convenzione di Città del Capo e del protocollo aeronautico sono allegati alla presente decisione.
2. Nella presente decisione per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, salvo la Danimarca.
Storico versioni
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