Art. 1

In vigore dal 6 apr 2009
La decisione 79/542/CEE è così modificata: (1) All’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma: «Nel caso di trasporto aereo degli animali, si procede ad irrorare la cassa o il container in cui avviene il trasporto e l’area circostante con un insetticida adeguato immediatamente prima della chiusura delle porte dell’aeromobile e successivamente ad ogni apertura delle porte dell’aeromobile prima di raggiungere la destinazione finale». (2) Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
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