Art. 1
In vigore dal 6 apr 2009
La decisione 79/542/CEE è così modificata:
(1)
All’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
«Nel caso di trasporto aereo degli animali, si procede ad irrorare la cassa o il container in cui avviene il trasporto e l’area circostante con un insetticida adeguato immediatamente prima della chiusura delle porte dell’aeromobile e successivamente ad ogni apertura delle porte dell’aeromobile prima di raggiungere la destinazione finale».
(2)
Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:317:oj#art-1