Art. 2

In vigore dal 19 mar 2009
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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