Art. 1

Modalità di esecuzione relative all’alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1

In vigore dal 16 mar 2009
La decisione 2003/322/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal testo seguente: « Modalità di esecuzione relative all’alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo possono autorizzare l’utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiali a rischio specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b, punto ii), di detto regolamento per l’alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi, come stabilito alla parte A dell’allegato alla presente decisione.»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Ottemperanza da parte degli Stati membri interessati Gli Stati membri interessati adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»; 3) l’articolo 6 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 Destinatari La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.»; 4) nella parte A dell’allegato I, è aggiunta la seguente lettera g): «g) Bulgaria: avvoltoio nero (Aegypius monachus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), grifone (Gyps fulvus), capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila imperiale (Aquila heliaca), aquila di mare (Haliaeetus albicilla), nibbio bruno (Milvus migrans) e nibbio reale (Milvus milvus).»
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