Art. 1

In vigore dal 10 mar 2009
La decisione 1999/395/CE è modificata come segue: 1) l’ è modificato come segue: a) il primo comma è sostituito dal testo seguente: «L’accordo stipulato il 5 novembre 1993 tra l’impresa Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA (SNIACE) e il fondo di garanzia dei salari (FOGASA) non costituiva, alla data in cui è stato stipulato, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.» b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Sono incompatibili con il mercato comune i seguenti aiuti di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione a favore di SNIACE: a) accordo stipulato l’8 marzo 1996 (modificato dall’accordo del 7 maggio 1996 e successivamente dall’accordo del 30 settembre 1997) tra SNIACE e la tesoreria generale della previdenza sociale relativo alla rinegoziazione dei debiti; b) l’esecuzione dell’accordo stipulato il 5 novembre 1993 tra SNIACE e il FOGASA; c) l’accordo stipulato il 31 ottobre 1995 tra SNIACE e il FOGASA.»; 2) gli sono sostituiti dal testo seguente: « 1.   La Spagna ottiene dal beneficiario la restituzione degli aiuti di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo. 3.   Il recupero degli aiuti di cui all’, paragrafo 2, è immediato ed effettivo. 4.   La Spagna vigila affinché la presente decisione sia applicata entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notificazione. Articolo 3 1.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna presenta alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario; b) la descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e che intende adottare per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti comprovanti che è stato ordinato al beneficiario di rimborsare gli aiuti. 2.   La Spagna tiene la Commissione informata sull’attuazione dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione della presente decisione fino all’avvenuto recupero degli aiuti di cui all’, paragrafo 2. Presenta immediatamente, su richiesta della Commissione, informazioni sui provvedimenti già adottati e che intende adottare per conformarsi alla presente decisione. Fornisce altresì informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.»
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