Art. 5

Controllo dell’eliminazione graduale

In vigore dal 10 mar 2009
Controllo dell’eliminazione graduale 1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce che le partite di colza importate nell’UE da paesi terzi in cui sono stati commercializzati semi di colza ACS-BNØØ8-2 fino al 2005 sono sottoposte a campionamento e a test per individuare la presenza di colza ACS-BNØØ8-2. 2.   Il metodo utilizzato per il campionamento della colza è internazionalmente riconosciuto. Gli esami sono effettuati in un laboratorio debitamente accreditato e in conformità del metodo convalidato di rilevazione di cui all’allegato della presente decisione. 3.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione, oltre alle relazioni di cui all’, paragrafo 2, relazioni annuali sulle attività di controllo della presenza di colza ACS-BNØØ8-2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:184:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controllo dell’eliminazione graduale (Art. 5 Decisione (UE) 2009/184) — Testo vigente | Portale Normativo