Art. 2

In vigore dal 25 feb 2009
Fino al 31 dicembre 2011, l’Austria può imporre limiti temporali e geografici all’uso della banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) per garantire il coordinamento con i sistemi punto-punto utilizzati dall’Österreichischer Rundfunk in tale banda.
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