Art. 1
In vigore dal 23 feb 2009
1. Sono adottati il piano di lavoro 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), di cui all’allegato I, nonché i principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma in materia di salute (2003-2008), di cui agli allegati II, IV e V.
Essi fungeranno da decisione di finanziamento per le sovvenzioni e i contratti per la cui attribuzione non è necessaria una decisione della Commissione.
2. Nei limiti del bilancio indicativo massimo stanziato per tutte le azioni specifiche, non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 %, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del piano di lavoro. L’ordinatore di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario dette modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.
3. Il Direttore generale della DG «Salute e consumatori» garantisce l’attuazione generale di suddetto piano di lavoro.
Storico versioni
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