Art. 3

In vigore dal 19 feb 2009
Il contributo finanziario della Comunità di cui all’allegato è soggetto alle seguenti condizioni: a) presentazione di elementi di prova delle misure adottate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002; b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002. Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
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