Art. 2

In vigore dal 16 feb 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (*1).
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Art. 2 Decisione (UE) 2009/586 — Testo vigente | Portale Normativo