Art. 1
In vigore dal 13 feb 2009
In deroga al disposto dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono pagare il 100 % dell’aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 3 del suddetto regolamento per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2008-2009 in una sola rata. In tal caso, il pagamento sarà effettuato nel giugno 2009.
Gli Stati membri debbono informare la Commissione entro il 31 marzo 2009 se intendono ricorrere alla possibilità contemplata nel primo paragrafo.
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