Art. 2
In vigore dal 12 feb 2009
1. La Commissione sosterrà integralmente i costi delle misure citate all’, paragrafo 1, che non dovranno superare 1 500 000 EUR.
2. La Commissione concluderà un contratto di appalto (contratto di fornitura) riguardo alle misure di cui al paragrafo 1, lanciando a tal fine un’appropriata procedura di appalto entro il 31 maggio 2009.
3. Con la presente, il Direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto previsto al paragrafo 2.
Storico versioni
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