Art. 2

In vigore dal 12 feb 2009
1.   La Commissione sosterrà integralmente i costi delle misure citate all’, paragrafo 1, che non dovranno superare 1 500 000 EUR. 2.   La Commissione concluderà un contratto di appalto (contratto di fornitura) riguardo alle misure di cui al paragrafo 1, lanciando a tal fine un’appropriata procedura di appalto entro il 31 maggio 2009. 3.   Con la presente, il Direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto previsto al paragrafo 2.
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Art. 2 Decisione (UE) 2009/125 — Testo vigente | Portale Normativo