Art. 2

In vigore dal 11 feb 2009
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà recuperare l’aiuto di cui all’ dalla beneficiaria. Sulla somma da recuperare graveranno interessi per l’intero periodo dalla data di concessione dell’aiuto alla sua data di recupero. Gli interessi saranno calcolati come interessi capitalizzati in conformità del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:703:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2009/703 — Testo vigente | Portale Normativo