Art. 3

In vigore dal 10 feb 2009
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica federale di Germania e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica federale di Germania sono considerati come territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla loro costruzione o manutenzione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2009/118 — Testo vigente | Portale Normativo