Art. 2

In vigore dal 3 feb 2009
La presente decisione si applica dal 1o dicembre 2010 ai dispositivi immessi per la prima volta sul mercato prima del 1o dicembre 2009. Essa si applica a tutti gli altri dispositivi dal 1o dicembre 2009. Gli Stati membri permetteranno tuttavia ai produttori di applicare i requisiti di cui all’allegato prima delle date specificate nei due commi precedenti.
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