Art. 1

In vigore dal 29 gen 2009
Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore estone «PRIA», dell’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» e dell’organismo pagatore portoghese «INGA» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per l’esercizio finanziario 2007. Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro interessato, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:87(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo