Art. 3

In vigore dal 28 gen 2009
1.   Il recupero degli aiuti di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:402:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2009/402 — Testo vigente | Portale Normativo